Art. 130 · Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito
ConvenzioneParte X

Art. 130

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Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito

In vigore dal 20 dic 1994
Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito 1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico per il traffico in transito. 2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficoltà, le autorità competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-130