Art. 131 · Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi
ConvenzioneParte X

Art. 131

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Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi

In vigore dal 20 dic 1994
Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-131