Art. 146 · Protezione della vita umana
ConvenzioneSez. 2

Art. 146

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Protezione della vita umana

In vigore dal 20 dic 1994
Protezione della vita umana Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-146