Allegato IIIParte XVII

Art. 5

Trasferimento di tecnologia

In vigore dal 20 dic 1994
Trasferimento di tecnologia 1. Nel sottoporre un programma di lavoro, ciascun richiedente fornisce all'Autorità una descrizione generale dell'attrezzatura e dei metodi che verranno impiegati nell'esecuzione delle attività nell'Area e ogni altra informazione pertinente, che non si riferisca alla proprietà industriale, sulle caratteristiche di tale tecnologia e sui luoghi ove essa sia disponibile. 2. Ciascun operatore comunica all'Autorità le eventuali revisioni della descrizione e delle informazioni ad essa fornite in virtù del numero 1, ogni qualvolta viene introdotta una modifica o un'innovazione tecnica sostanziale. 3. Ogni contratto relativo alle attività effettuate nell'Area contiene i seguenti impegni a carico del contraente: a) mettere a disposizione dell'Impresa, secondo condizioni e modalità commerciali eque e ragionevoli e ogni qualvolta l'Autorità lo richiede, la tecnologia impiegata per effettuare attività nell'Area a norma del contratto, che il contraente ha legalmente facoltà di trasferire. Ciò avviene mediante licenze o altri accordi appropriati che il contraente concorda con l'Impresa, che vengono specificati in un apposito accordo complementare al contratto. Si può ricorrere a tale impegno solo se l'Impresa constata la propria impossibilità di reperire sul mercato libero, a modalità e condizioni commerciali eque e ragionevoli, la stessa tecnologia o altra parimenti efficace; b) ottenere dal proprietario di qualunque tecnologia impiegata per svolgere attività nell'Area a norma del contratto, che non sia generalmente reperibile sul libero mercato e non ricada nel disposto della lettera a), un impegno scritto a rendere disponibile, ogni qualvolta l'Autorità lo richiede, tale tecnologia all'Impresa per mezzo di una licenza o altri accordi appropriati nella stessa misura in cui essa viene fornita al contraente secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. In mancanza di tale impegno, la tecnologia in questione non può essere utilizzata dal contraente per svolgere attività nell'Area; c) ottenere dal proprietario per mezzo di un contratto esecutivo, su richiesta dell'Impresa e purchè ciò sia fattibile senza costi sostanziali per il contraente, il diritto legale di trasferire all'Impresa qualunque tecnologia impiegata del contraente per effettuare le attività nell'Area a norma del contratto, che egli non sia legalmente in diritto di trasferire e che non sia generalmente reperibile sul libero mercato. Nei casi in cui esista un legame sostanziale di tipo corporativo tra il contraente e il proprietario della tecnologia, le caratteristiche di tale legame e il grado di controllo o di influenza vengono valutati quando si debba decidere se siano state prese tutte le ragionevoli misure per acquisire tale diritto. Nei casi in cui il contraente eserciti un controllo effettivo sul proprietario, il mancato ottenimento dal proprietario di tale diritto legale influirà sulla valutazione di sue eventuali successive richieste di approvazione di un programma di lavoro da parte del contraente; d) facilitare all'Impresa, dietro sua domanda, l'acquisizione di ogni tecnologia prevista alla lettera b), per mezzo di licenze o altri accordi appropriati e a termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli, se l'Impresa decide di entrare in trattative direttamente con il proprietario della tecnologia; e) adottare, a favore di uno Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo che abbiano inoltrato richiesta di un contratto ai sensi dell' del presente Allegato, le stesse misure descritte alle lettere a), b), c) e d), purchè esse siano limitate allo sfruttamento di quella parte dell'area proposta dal contraente che è stata riservata in applicazione dell' del presente Allegato, e purchè le attività previste dal contratto sollecitato dallo Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo non implichino un trasferimento di tecnologia a uno Stato terzo o ai soggetti aventi la sua nazionalità. L'obbligo previsto dalla presente disposizione si applica solo a ogni contraente la cui tecnologia non sia stata già ad essa trasferita da quello stesso contraente. 4. Le controversie relative agli impegni previsti al numero 3 e alle altre clausole dei contratti sono soggette alla soluzione obbligatoria prevista alla Parte XI, mentre la violazione di tali impegni può comportate la sospensione o la rescissione del contratto o sanzioni pecuniarie, conformemente all' del presente Allegato. Le controversie in merito all'equità e ragionevolezza delle condizioni commerciali offerte dal contraente possono essere sottoposte da una qualunque delle parti all'arbitrariato commerciale obbligatorio previsto dalle Norme di Arbitrato UNCITRAL o da altre norme essenziali analoghe, prescritte dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità. Se si accerta che l'offerta del contraente non si basa su condizioni e termini commerciali equi e ragionevoli, al contraente verranno concessi 45 giorni per ripetere l'offerta a condizioni eque e ragionevoli, prima che l'Autorità prenda una decisione conformemente all' del presente Allegato. 5. Se l'impresa non è in grado di ottenere, secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli la tecnologia appropriata per intraprendere nei tempi giusti l'estrazione e la lavorazione dei minerali nell'Area, sia il Consiglio sia l'Assemblea possono convocare un gruppo di Stati contraenti composto da Stati che sono impegnati in attività nell'Area, da Stati che hanno patrocinato oggetti impegnati nell'Area e da Stati che hanno accesso a tale tecnologia. Tale gruppo, tramite consultazioni, adotta misure atte a garantire che la tecnologia sia resa disponibile all'Impresa secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. Ciascuno Stato contraente adotta tutte le misure idonee a questo fine nell'ambito del proprio ordinamento giuridico. 6. Nell'eventualità di azioni in compartecipazione con l'Impresa, il trasferimento di tecnologia avverrà conformemente ai termini previsti dagli accordi pertinenti a tali azioni. 7. Gli impegni previsti al numero 3 vengono inclusi in ciascun contratto per l'esecuzione di attività nell'Area per un periodo di 10 anni a partire dall'inizio della produzione commerciale da parte dell'Impresa e possono essere rivendicati nel corso di quel periodo. 8. Ai fini del presente articolo, per "tecnologia" si intendono l'attrezzatura specialistica e l'esperienza tecnica, ivi inclusi i manuali, i disegni tecnici, le istruzioni pratiche, l'addestramento, le consulenze e l'assistenza tecnica, necessari a costruire, mantenere e far funzionare un sistema produttivo, e il diritto legale di usare questi elementi a questo fine su base non esclusiva.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-5-2

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Trasferimento di tecnologia (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo