ConvenzioneSez. 2

Art. 8

Acque interne

In vigore dal 20 dic 1994
Acque interne 1. Con l'eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato. 2. Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all' ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-8

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Acque interne (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo