Convenzione›Sez. 2
Art. 6
Scogliere affioranti
In vigore dal 20 dic 1994
Scogliere affioranti
Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-6