ConvenzioneSez. 2

Art. 3

Larghezza del mare territoriale

In vigore dal 20 dic 1994
Larghezza del mare territoriale Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-3

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Larghezza del mare territoriale (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo