Convenzione›Sez. 2
Art. 3
Larghezza del mare territoriale
In vigore dal 20 dic 1994
Larghezza del mare territoriale
Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-3