Convenzione›Sez. 2
Art. 12
Rade
In vigore dal 20 dic 1994
Rade
Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-12