Convenzione›Sez. 2
Art. 16
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche
In vigore dal 20 dic 1994
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche
1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli , o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli , sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinarne la posizione. In alternativa, può essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.
2. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-16