Convenzione›Sez. 3
Art. 19
Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo"
In vigore dal 20 dic 1994
Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo"
1. Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale.
2. Il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività:
a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità,
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato
costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite;
b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo;
c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della
difesa o della sicurezza dello Stato costiero;
d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero;
e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili;
f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature
militari;
g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in
violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero;
h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente
Convenzione;
i) attività di pesca;
j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;
k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con
qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero;
l) ogni altra attività che non sia in rapporto diretto con il
passaggio.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-19