ConvenzioneSez. 3

Art. 20

Sommergibili e altri veicoli subacquei

In vigore dal 20 dic 1994
Sommergibili e altri veicoli subacquei Nel mare territoriale, i sommergibili e altri veicoli subacquei sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-20

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Sommergibili e altri veicoli subacquei (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo