Convenzione›Sez. 3
Art. 23
Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive.
In vigore dal 20 dic 1994
Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive.
Le navi straniere a propulsione nucleare e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive, nell'esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti e osservare le specifiche misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-23