ConvenzioneSez. 3

Art. 23

Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive.

In vigore dal 20 dic 1994
Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive. Le navi straniere a propulsione nucleare e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive, nell'esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti e osservare le specifiche misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-23

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Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive. (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo