ConvenzioneSez. 3

Art. 18

Significato del termine "passaggio"

In vigore dal 20 dic 1994
Significato del termine "passaggio" 1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di: a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne nè fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale. 2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-18

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