Convenzione›Sez. 3
Art. 18
Significato del termine "passaggio"
In vigore dal 20 dic 1994
Significato del termine "passaggio"
1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:
a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne nè fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;
b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale.
2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-18