Allegato III›Parte XVII
Art. 8
Riserva di aree
In vigore dal 20 dic 1994
Riserva di aree
Ciascuna domanda, salvo quelle inoltrate per aree riservate dall'Impresa o da qualunque altro soggetto, deve coprire una superficie, che non necessariamente deve essere unica superficie ininterrotta, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a permettere due operazioni di estrazione mineraria. Il richiedente deve indicare le coordinate che dividono l'area in due parti di valore commerciale stimato equivalente e deve comunicare tutti i dati da esso raccolti in entrambe le parti. Senza pregiudizio dei poteri dell'Autorità conformemente all' del presente Allegato, i dati da comunicare relativamente ai noduli polimetallici debbono riguardare la mappatura, il campionamento, la concentrazione dei noduli e i metalli in esso contenuti. Entro 45 giorni dalla ricezione di tali dati, l'Autorità designa la parte delle due che sarà riservata esclusivamente alle attività che essa condurrà attraverso l'Impresa o congiuntamente con Stati in via di sviluppo.
Tale designazione può essere differita di ulteriori 45 giorni se l'Autorità incarica un esperto indipendente di accertare se tutti i dati richiesti dal presente articolo sono stati comunicati. L'area designata diventa un'area riservata non appena il programma di lavoro per l'area non riservata è stato approvato e il contratto è stato firmato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-8-2