Allegato IIIParte XVII

Art. 11

Accordi di compartecipazione

In vigore dal 20 dic 1994
Accordi di compartecipazione 1. I contratti possono prevedere accordi di compartecipazione tra il contraente e l'Autorità, attraverso l'Impresa, sotto forma di azioni in compartecipazione o di quote di produzione, come pure sotto qualunque altra forma di accordo di compartecipazione, che godrà della stessa protezione accordata ai contratti con l'Autorità in materia di revisione, sospensione o rescissione. 2. I contraenti che stipulano tali accordi di compartecipazione con l'Impresa possono avvalersi degli incentivi finanziari previsti all' del presente Allegato. 3. I soci di azioni in compartecipazione con l'Impresa sono soggetti ai pagamenti previsti all' del presente Allegato in misura proporzionale alla loro quota nelle azioni in compartecipazione, subordinatamente agli incentivi finanziari previsti da quell'articolo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-11

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Accordi di compartecipazione (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo