Allegato III›Parte XVII
Art. 11
340 / 455Accordi di compartecipazione
In vigore dal 20 dic 1994
Accordi di compartecipazione
1. I contratti possono prevedere accordi di compartecipazione tra il contraente e l'Autorità, attraverso l'Impresa, sotto forma di azioni in compartecipazione o di quote di produzione, come pure sotto qualunque altra forma di accordo di compartecipazione, che godrà della stessa protezione accordata ai contratti con l'Autorità in materia di revisione, sospensione o rescissione.
2. I contraenti che stipulano tali accordi di compartecipazione con l'Impresa possono avvalersi degli incentivi finanziari previsti all' del presente Allegato.
3. I soci di azioni in compartecipazione con l'Impresa sono soggetti ai pagamenti previsti all' del presente Allegato in misura proporzionale alla loro quota nelle azioni in compartecipazione, subordinatamente agli incentivi finanziari previsti da quell'articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-11