Allegato III›Parte XVII
Art. 16
Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento
L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda all'operatore il diritto esclusivo di esplorare e sfruttare una categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma di lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto operi nella stessa area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale da interferire con l'attività dell'operatore. Quest'ultimo deve avere la garanzia del suo diritto conformemente all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-16