Allegato IIIParte XVII

Art. 16

Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda all'operatore il diritto esclusivo di esplorare e sfruttare una categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma di lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto operi nella stessa area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale da interferire con l'attività dell'operatore. Quest'ultimo deve avere la garanzia del suo diritto conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-16

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Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo