Allegato IIIParte XVII

Art. 20

Trasferimento di diritti e obblighi

In vigore dal 20 dic 1994
Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e obblighi scaturiti da un contratto possono essere trasferiti solo con il consenso dell'Autorità e in accordo con le norme, regolamenti e procedure di quest'ultima. L'Autorità non deve, senza validi motivi, rifiutare il proprio consenso al trasferimento se il beneficiario potenziale è a tutti gli effetti un richiedente qualificato e si assume tutti gli obblighi del cedente, e se il trasferimento non conferisce al beneficiario un programma di lavoro la cui approvazione sarebbe interdetta per effetto dell', c) del presente Allegato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-20

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Trasferimento di diritti e obblighi (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo