Art. 20 · Trasferimento di diritti e obblighi
Allegato IIIParte XVII

Art. 20

349 / 455

Trasferimento di diritti e obblighi

In vigore dal 20 dic 1994
Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e obblighi scaturiti da un contratto possono essere trasferiti solo con il consenso dell'Autorità e in accordo con le norme, regolamenti e procedure di quest'ultima. L'Autorità non deve, senza validi motivi, rifiutare il proprio consenso al trasferimento se il beneficiario potenziale è a tutti gli effetti un richiedente qualificato e si assume tutti gli obblighi del cedente, e se il trasferimento non conferisce al beneficiario un programma di lavoro la cui approvazione sarebbe interdetta per effetto dell', c) del presente Allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-20