Allegato III›Parte XVII
Art. 20
349 / 455Trasferimento di diritti e obblighi
In vigore dal 20 dic 1994
Trasferimento di diritti e obblighi
I diritti e obblighi scaturiti da un contratto possono essere trasferiti solo con il consenso dell'Autorità e in accordo con le norme, regolamenti e procedure di quest'ultima. L'Autorità non deve, senza validi motivi, rifiutare il proprio consenso al trasferimento se il beneficiario potenziale è a tutti gli effetti un richiedente qualificato e si assume tutti gli obblighi del cedente, e se il trasferimento non conferisce al beneficiario un programma di lavoro la cui approvazione sarebbe interdetta per effetto dell', c) del presente Allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-20