Allegato IV›Parte XVII
Art. 2
Rapporti con l'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Rapporti con l'Autorità
1. Ai sensi dell', l'impresa agisce conformemente alle politiche generali dell'Assemblea ed alle direttive del Consiglio.
2. Sotto riserva del numero 1, ÌImpresa gode di autonomia nella conduzione delle sue operazioni.
3. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione rende l'Impresa responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Autorità, o rende l'Autorità responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-2-3