Allegato IVParte XVII

Art. 2

Rapporti con l'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Rapporti con l'Autorità 1. Ai sensi dell', l'impresa agisce conformemente alle politiche generali dell'Assemblea ed alle direttive del Consiglio. 2. Sotto riserva del numero 1, ÌImpresa gode di autonomia nella conduzione delle sue operazioni. 3. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione rende l'Impresa responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Autorità, o rende l'Autorità responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-2-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rapporti con l'Autorità (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo