Allegato IV›Parte XVII
Art. 6
Poteri e funzioni del Consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 dic 1994
Poteri e funzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione dirige le operazioni dell'Impresa. Ai sensi della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell'Impresa, inclusi i poteri:
a) di eleggere un Presidente tra i suoi membri;
b) di adottare il suo regolamento interno;
c) di fissare e di sottoporre al Consiglio dei piani formali di lavoro per iscritto, conformemente agli , j);
d) di sviluppare piani di lavoro e programmi per lo svolgimento delle attività indicate nell';
e) di preparare e sottoporre al Consiglio le domande per le autorizzazioni alla produzione conformemente all', da 2 a 7;
f) di autorizzare i negoziati relativi alla acquisizione della tecnologia, ivi comprese quelle previste dall'Allegato III, , a), c) e d), e di approvare i risultati di queste negoziazioni;
g) di fissare i termini e le condizioni e di autorizzare i negoziati relativi alle azioni in compartecipazione ed alle altre fattispecie di accordi di compartecipazione di cui all'Allegato III, e di approvare i risultati di tali negoziati;
h) di raccomandare all'Assemblea quale parte del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonato per la costituzione delle riserve, conformemente all', del presente Allegato;
i) di approvare il bilancio annuale dell'Impresa;
j) di autorizzare l'approvvigionamento di beni e servizi conformemente all' del presente Allegato;
k) di sottoporre un rapporto annuale al Consiglio conformemente all' del presente Allegato;
l) di sottoporre al Consiglio, per la approvazione da parte della Assemblea, progetti di norme relativi alla organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale della Impresa e di adottare i regolamenti di attuazione di tali norme;
m) di prendere in prestito dei fondi e di fornire delle garanzie collaterali o di altro genere che esso puòdeterminare conformemente all' del presente Allegato;
n) di intraprendere delle azioni giudiziarie, di concludere degli accordi, di effetuare delle transazioni e di adottare tutte le altre misure conformemente all' del presente Allegato;
o) di delegare, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, ogni potere non discrezionale al Direttore generale ed ai suoi comitati.
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