Allegato IIIParte XVII

Art. 19

Revisione del contratto

In vigore dal 20 dic 1994
Revisione del contratto 1. Quando si verificano o si presume che possano verificarsi circostanze che, secondo il giudizio dell'una o dell'altra parte, renderebbero il contratto difforme da criteri di equità oppure comprometterebbero o annullerebbero gli obiettivi enunciati nel contratto stesso o nella Parte Xl, le parti debbono entrare in trattative per effettuare le necessarie revisioni. 2. Un contratto concluso conformemente all', può essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-19

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Revisione del contratto (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo