Allegato III›Parte XVII
Art. 19
Revisione del contratto
In vigore dal 20 dic 1994
Revisione del contratto
1. Quando si verificano o si presume che possano verificarsi circostanze che, secondo il giudizio dell'una o dell'altra parte, renderebbero il contratto difforme da criteri di equità oppure comprometterebbero o annullerebbero gli obiettivi enunciati nel contratto stesso o nella Parte Xl, le parti debbono entrare in trattative per effettuare le necessarie revisioni.
2. Un contratto concluso conformemente all', può essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-19