Art. 19 · Revisione del contratto
Allegato IIIParte XVII

Art. 19

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Revisione del contratto

In vigore dal 20 dic 1994
Revisione del contratto 1. Quando si verificano o si presume che possano verificarsi circostanze che, secondo il giudizio dell'una o dell'altra parte, renderebbero il contratto difforme da criteri di equità oppure comprometterebbero o annullerebbero gli obiettivi enunciati nel contratto stesso o nella Parte Xl, le parti debbono entrare in trattative per effettuare le necessarie revisioni. 2. Un contratto concluso conformemente all', può essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-19