Allegato IIIParte XVII

Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 20 dic 1994
Sanzioni 1. I diritti del contraente a norma di contratto possono essere sospesi o revocati solo nei casi seguenti: a) se, nonostante i moniti dell'Autorità, il contraente ha condotto le proprie attività in modo tale da determinare violazioni volontarie, gravi e reiterate delle condizioni fondamentali del contratto, della Parte Xl e delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità; oppure b) se il contraente ha omesso di adeguarsi a una decisione definitiva e vincolante presa nei suoi confronti dall'organismo preposto alla soluzione delle dispute. 2. Nel caso di una qualunque violazione del contratto oltre a quelle previste al numero 1, a), o in alternativa alla sospensione o rescissione previste al numero 1, a), l'Autorità può imporre al contraente sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità della violazione. 3. Ad eccezione degli ordini emessi in caso di emergenza conformemente all', w), l'Autorità non può rendere esecutiva una decisione che comporti sanzioni pecuniarie, sospensione o rescissione, fintanto che al contraente non sia stata accordata una ragionevole opportunità di ricorrere ai rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi della Parte Xl, sezione 5.
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Sanzioni (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo