Allegato III›Parte XVII
Art. 18
347 / 455Sanzioni
In vigore dal 20 dic 1994
Sanzioni
1. I diritti del contraente a norma di contratto possono essere sospesi o revocati solo nei casi seguenti:
a) se, nonostante i moniti dell'Autorità, il contraente ha
condotto le proprie attività in modo tale da determinare
violazioni volontarie, gravi e reiterate delle condizioni
fondamentali del contratto, della Parte Xl e delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità; oppure
b) se il contraente ha omesso di adeguarsi a una decisione
definitiva e vincolante presa nei suoi confronti dall'organismo preposto alla soluzione delle dispute.
2. Nel caso di una qualunque violazione del contratto oltre a quelle previste al numero 1, a), o in alternativa alla sospensione o rescissione previste al numero 1, a), l'Autorità può imporre al contraente sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità della violazione.
3. Ad eccezione degli ordini emessi in caso di emergenza conformemente all', w), l'Autorità non può rendere esecutiva una decisione che comporti sanzioni pecuniarie, sospensione o rescissione, fintanto che al contraente non sia stata accordata una ragionevole opportunità di ricorrere ai rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi della Parte Xl, sezione 5.
Storico versioni
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