Allegato III›Parte XVII
Art. 22
Responsabilità
In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità
Il contraente è responsabile e risponde di ogni danno derivante da atti illeciti commessi nel corso delle operazioni, tenendo conto di atti accessori od ommissioni imputabili all'Autorità. Parimenti, l'Autorità è responsabile e risponde di ogni danno imputabile ad atti illeciti commessi nell'esercizio dei suoi poteri e funzioni, ivi incluse le violazioni previste all', tenendo conto di atti accessori od ommissioni commesse dal contraente. In ogni caso il risarcimento deve corrispondere all'effettiva portata del danno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-22