Art. 22 · Responsabilità
Allegato IIIParte XVII

Art. 22

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Responsabilità

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità Il contraente è responsabile e risponde di ogni danno derivante da atti illeciti commessi nel corso delle operazioni, tenendo conto di atti accessori od ommissioni imputabili all'Autorità. Parimenti, l'Autorità è responsabile e risponde di ogni danno imputabile ad atti illeciti commessi nell'esercizio dei suoi poteri e funzioni, ivi incluse le violazioni previste all', tenendo conto di atti accessori od ommissioni commesse dal contraente. In ogni caso il risarcimento deve corrispondere all'effettiva portata del danno.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-22