Allegato IIIParte XVII

Art. 10

Criteri di assegnazione di preferenze e priorità ai richiedenti

In vigore dal 20 dic 1994
Criteri di assegnazione di preferenze e priorità ai richiedenti Un operatore che sia detentore di un programma di lavoro approvato per la sola esplorazione, ai sensi dell', c) del presente Allegato, ha diritto alla preferenza e alla priorità rispetto ad altri richiedenti che inoltrino un programma di lavoro per lo sfruttamento della stessa area e delle stesse risorse. Tuttavia tale preferenza e priorità può essere revocata se il lavoro dell'operatore non è stato soddisfacente.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-10

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Criteri di assegnazione di preferenze e priorità ai richiedenti (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo