Allegato II›Parte XVII
Art. 8
In vigore dal 20 dic 1994
In caso di disaccordo dello Stato costiero con le raccomandazioni della Commissione, lo Stato costiero effettua, entro un ragionevole periodo di tempo, una domanda modificata o una nuova domanda.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-8