Allegato IIParte XVII

Art. 8

In vigore dal 20 dic 1994
In caso di disaccordo dello Stato costiero con le raccomandazioni della Commissione, lo Stato costiero effettua, entro un ragionevole periodo di tempo, una domanda modificata o una nuova domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo