Allegato IIParte XVII

Art. 8

In vigore dal 20 dic 1994
In caso di disaccordo dello Stato costiero con le raccomandazioni della Commissione, lo Stato costiero effettua, entro un ragionevole periodo di tempo, una domanda modificata o una nuova domanda.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994. — Testo vigente | Portale Normativo