Allegato II›Parte XVII
Art. 6
In vigore dal 20 dic 1994
1. La sottocommissione sottopone le sue raccomandazioni alla Commissione.
2. L'approvazione da parte della Commissione delle raccomandazioni della sottocommissione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione presenti e votanti.
3. Le raccomandazioni della Commissione sono presentate per iscritto allo Stato costiero che ha effettuato la domanda ed al Segretario generale delle Nazioni Unite.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-6