Allegato II›Parte XVII
Art. 2
In vigore dal 20 dic 1994
1. La Commissione è composta da 21 membri che sono esperti nel settore della geologia, della geofisica o dell'idrografia, eletti dagli Stati contraenti della presente Convenzione tra i loro cittadini, tenuto debitamente conto della necessità di assicurare un'equa rappresentanza geografica, ed esercitando le loro funzioni a titolo individuale.
2. La prima elezione avrà luogo appena possibile ma, in ogni caso, entro un termine di 18 mesi a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno 3 mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati contraenti, per invitarli a sottoporre le candidature, dopo le appropriate consultazioni regionali, entro tre mesi. Il Segretario generale prepara un elenco in ordine alfabetico di tutte le persone così nominate e le sottopone a tutti gli Stati contraenti.
3. Le elezioni dei membri della Commissione vengono effettuate in una riunione degli Stati contraenti convocata dal Segretario generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, il cui quorum è costituito dai due terzi degli Stati contraenti, le persone elette nella Commissione sono quei candidati che ottengono la maggioranza dei due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti. Non meno di tre membri sono eletti per ciascuna regione geografica.
4. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili.
5. Lo Stato contraente che sottopone la candidatura di un membro della Commissione si accolla le spese di quel membro per l'adempimento delle sue funzioni per conto della Commissione. Lo Stato costiero interessato si accolla le spese affrontate relativamente al parere di cui all', b) del presente Allegato. Il segretariato della Commissione è assicurato dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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