ConvenzioneParte XVII

Art. 319

Depositario

In vigore dal 20 dic 1994
Depositario 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti della stessa. 2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale: a) fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorità ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione; b) notifica all'Autorità le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonché le denunce della presente Convenzione; c) notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'; d) diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione; e) convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione. 3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all': i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a) ii) le notifiche previste al numero 2, b) e c); e iii) i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione. b) Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualità alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-319

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Depositario (Art. 319 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo