Allegato II›Parte XVII
Art. 4
In vigore dal 20 dic 1994
Quando uno Stato costiero intende fissare, ai sensi dell', i limiti esterni della sua piattaforma continentale entro le 2OO miglia marine, esso sottopone alla Commissione i particolari di tali limiti, insieme ai dati scientifici e tecnici a sostegno, entro il più breve tempo possibile ma in ogni caso entro 1O anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato. Lo Stato costiero allo stesso tempo comunica i nomi di tutti i membri della Commissione che gli hanno fornito il parere scientifico e tecnico.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-4