Allegato II›Parte XVII
Art. 3
In vigore dal 20 dic 1994
1. Le funzioni della Commissione sono:
a) di esaminare i dati e l'altro materiale presentato dagli Stati costieri relativo ai limiti esterni della piattaforma continentale nelle aree in cui questi limiti superano le 2OO miglia marine e di effettuare delle raccomandazioni ai sensi dell' e della dichiarazione di intesa adottata il 29 agosto 198O dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
b) di fornire pareri scientifici e tecnici, se richiesti dallo Stato costiero interessato, nella preparazione dei dati di cui alla lettera a).
2. La Commissione può cooperare, nella misura reputata necessaria ed utile, con la Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO, con l'Organizzazione idrografica internazionale e le altre organizzazioni internazionali competenti in vista dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche che possano essere di aiuto nell'adempimento delle responsabilità della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-3