Allegato II›Parte XVII
Art. 8
328 / 455In vigore dal 20 dic 1994
In caso di disaccordo dello Stato costiero con le raccomandazioni della Commissione, lo Stato costiero effettua, entro un ragionevole periodo di tempo, una domanda modificata o una nuova domanda.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-8