Convenzione›Parte XVII
Art. 313
Emendamenti con procedura semplificata
In vigore dal 20 dic 1994
Emendamenti con procedura semplificata
1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, un emendamento alla presente Convenzione, diverso da un emendamento relativo alle attività esercitate nell'Area, da adottare secondo la procedura semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di una conferenza. Il Segretario generale diffonde la comunicazione a tutti gli Stati contraenti.
2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione della comunicazione, uno Stato contraente presenta obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento è considerato respinto. Il Segretario generale ne invia immediatamente notifica a tutti gli Stati contraenti.
3. Se, 12 mesi dopo la data di diffusione della comunicazione, nessuno Stato contraente ha presentato obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato adottato. Il Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-313