ConvenzioneParte XVII

Art. 313

Emendamenti con procedura semplificata

In vigore dal 20 dic 1994
Emendamenti con procedura semplificata 1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, un emendamento alla presente Convenzione, diverso da un emendamento relativo alle attività esercitate nell'Area, da adottare secondo la procedura semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di una conferenza. Il Segretario generale diffonde la comunicazione a tutti gli Stati contraenti. 2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione della comunicazione, uno Stato contraente presenta obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento è considerato respinto. Il Segretario generale ne invia immediatamente notifica a tutti gli Stati contraenti. 3. Se, 12 mesi dopo la data di diffusione della comunicazione, nessuno Stato contraente ha presentato obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato adottato. Il Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.
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Emendamenti con procedura semplificata (Art. 313 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo