ConvenzioneParte XVII

Art. 310

Dichiarazioni

In vigore dal 20 dic 1994
Dichiarazioni L'O9 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-310

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Dichiarazioni (Art. 310 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo