Convenzione›Parte XVII
Art. 310
Dichiarazioni
In vigore dal 20 dic 1994
Dichiarazioni
L'O9 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-310