ConvenzioneParte XVII

Art. 306

Ratifica e conferma formale

In vigore dal 20 dic 1994
Ratifica e conferma formale La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'O5, 1, b), c), d), ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-306

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Ratifica e conferma formale (Art. 306 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo