Convenzione›Parte XVII
Art. 306
Ratifica e conferma formale
In vigore dal 20 dic 1994
Ratifica e conferma formale
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'O5, 1, b), c), d), ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-306