Convenzione›Parte XVI
Art. 302
Divulgazione delle informazioni
In vigore dal 20 dic 1994
Divulgazione delle informazioni
Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento degli suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-302