ConvenzioneParte XVI

Art. 302

Divulgazione delle informazioni

In vigore dal 20 dic 1994
Divulgazione delle informazioni Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento degli suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-302

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Divulgazione delle informazioni (Art. 302 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo