Art. 302 · Divulgazione delle informazioni
ConvenzioneParte XVI

Art. 302

302 / 455

Divulgazione delle informazioni

In vigore dal 20 dic 1994
Divulgazione delle informazioni Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento degli suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-302