Convenzione›Sez. 3
Art. 299
Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura
1. Una controversia esclusa ai sensi dell' od a seguito di una dichiarazione effettuata conformemente all', dalle procedure di soluzione delle controversie previste nella Sezione 2, può essere sottoposta a tali procedure soltanto mediante accordo tra le parti della controversia.
2. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica il diritto delle parti della controversia di accordarsi su un'altra procedura di soluzione di tale controversia o di raggiungere una soluzione in via amichevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-299