Convenzione›Sez. 2
Art. 296
Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni
In vigore dal 20 dic 1994
Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni
1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte Ie parti della controversia.
2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per Ie parti e rispetto a quella specifica controversia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-296