ConvenzioneSez. 2

Art. 296

Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni

In vigore dal 20 dic 1994
Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni 1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte Ie parti della controversia. 2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per Ie parti e rispetto a quella specifica controversia.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-296

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Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni (Art. 296 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo