Convenzione›Parte XVI
Art. 300
Buona fede e abuso di diritto
In vigore dal 20 dic 1994
OO
Buona fede e abuso di diritto
Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le libertà riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-300