ConvenzioneParte XVI

Art. 300

Buona fede e abuso di diritto

In vigore dal 20 dic 1994
OO Buona fede e abuso di diritto Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le libertà riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-300

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Buona fede e abuso di diritto (Art. 300 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo