Art. 300 · Buona fede e abuso di diritto
ConvenzioneParte XVI

Art. 300

300 / 455

Buona fede e abuso di diritto

In vigore dal 20 dic 1994
OO Buona fede e abuso di diritto Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le libertà riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.
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