Convenzione›Sez. 2
Art. 295
Esaurimento dei ricorsi interni
In vigore dal 20 dic 1994
Esaurimento dei ricorsi interni
Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia richiesto dal diritto internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-295