ConvenzioneSez. 2

Art. 294

Procedimenti preliminari

In vigore dal 20 dic 1994
Procedimenti preliminari 1. Una corte od un tribunale di cui all', cui sia presentata una domanda relativa ad una controversia di cui all', decide, su domanda di una parte o, può decidere d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o se esso prima facie fondato. Se la corte od il tribunale giudica che il ricorso costituisce un abuso delle vie Iegali o che esso è prima facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda. 2. Al momento della ricezione della domanda, la corte od il tribunale la notifica immediatamente all'altra parte o parti della domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste possono richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1. 3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna delle parti della controversia di sollevare delle eccezioni preliminari conformemente alle norme di procedura applicabili.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-294

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Procedimenti preliminari (Art. 294 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo