ConvenzioneSez. 2

Art. 289

Periti

In vigore dal 20 dic 1994
Periti In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione può, su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'apposito elenco predisposto conformemente all'Allegato VIII, , che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-289

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Periti (Art. 289 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo