Convenzione›Parte XV
Art. 284
Conciliazione
In vigore dal 20 dic 1994
Conciliazione
1. Uno Stato contraente, che è parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, può invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione.
2. Se l'invito è accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte può sottoporre la controversia a quella procedura.
3. Se l'invito non è accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia è stata sottoposta a conciliazione, il procedimento può essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-284