Convenzione›Sez. 2
Art. 286
Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione
In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione
Salvo quanto previsto alla Sezione 3, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, quando non è stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla Sezione 1, è sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte od al tribunale competenti ai sensi della presente Sezione.
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