ConvenzioneParte XV

Art. 285

Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl.

In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl. La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi della Parte Xl, Sezione 5, deve essere risolta conformemente alle procedure previste nella presente Parte. Se un soggetto diverso da uno Stato contraente è parte in una tale controversia, la presente Sezione si applica mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-285

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl. (Art. 285 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo